Art. 1.

      1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere condotta in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.
      2. L'individuazione, la realizzazione e la gestione del sito o dei siti di smaltimento, nonché del deposito o dei depositi di cui all'articolo 3 costituiscono attività di interesse nazionale.